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IVA AGEVOLATA AL 4 %

Gentili utenti,
In queste poche righe proviamo a fare chiarezza sulla nostra interpretazione sulle normative che regolano l’applicazione IVA nei prodotti presenti nei siti di Moving People di Daniele Donateo

Ci concentreremo in particolare alle parti riguardanti l’applicazione IVA sui beni con caratteristiche costruttive atte ad agevolare la mobilità soprattutto di persone disabili e/o con ridotte o impedite capacità motorie.

 

Il decreto del 1972 sull’IVA (cliccabile), tabella A, parte II, dal punto 30 e successivi esprime chiaramente quali prodotti sono soggetti ad agevolazione d’imposta. Quindi, Anche se chiaramente stabilito dal 1972 l’Agenzia delle Entrate ha voluto approfondire l’applicazione dando un ulteriore chiarimento nel 2012, in risposta ad un interpello di una ditta che costruisce piattaforme sollevatrici.

l’interpello è archiviato come Risoluzione 70/E (cliccabile)

 

In particolare, se avete prestato attenzione nella Risoluzione 70/E leggiamo:

Parere della Direzione


Il punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento per “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con
ridotte o impedite capacità motorie”.

IL SEGUENTE PASSAGGIO E’ IL PIU’ IMPORTANTE

” Così come formulata, la norma intende agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap.”

 

Questo, a nostro discutibile personale parere, indica che l’Agevolazione IVA non è solamente collegabile all’acquirente che gode di tale agevolazione, ma anche a tutti i beni, quindi Ausili, che per loro Natura e caratteristiche costruttive, intendono risolvere i limiti di deambulazione e quindi che vanno ad abbattere qualsiasi barriera architettonica.

Inoltre, se il tutto non fosse abbastanza chiaro, la Risoluzione 70/E ribadisce, la definizione di  Barriera Architettonica;

 

“definisce le barriere architettoniche come:

a)gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b)gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;

c)la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.”

Concludo, infine, dicendo che lo stesso documento, indica chiaramente che l’Agevolazione dell’Imposta è riconosciuta in ogni fase di commercializzazione… quindi dal reperimento delle materie prime, passando per la mano d’opera, fino alla Vendita al consumatore finale.

Nella speranza di Avervi fornito un utile prospettiva di interpretazione delle norme( Visto che nel nostro Paese ce ne sono molte… tutte diverse fra loro…) restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore esigenza si renda necessaria in Materia.

Saranno accolte comunque richieste dirette da parte del Cliente di applicare IVA al 22%.